Statuto

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

A seguito del Decreto Vescovile n. 1370/05 emesso in data 28 luglio 2005, secondo i canoni numero 114, 115.3, 1281, 1303.1 e successivi del Diritto Canonico, è costituita la Fondazione diocesana avente la seguente denominazione: “FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ETS” (da ora in avanti denominata

“Fondazione”), con sede legale nel Comune di Livorno, via Giorgio La Pira n. 9.

La durata è stabilita a tempo indeterminato.

 

Articolo 2 (Scopo, finalità e attività)

2.1 – La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale congruenti con le finalità che la stessa Fondazione persegue e in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2.2 – La Fondazione considera attività di interesse generale congruenti con le proprie finalità le attività di cui alle lettere a), b), c), i), p), q), r), u) elencate all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Nel dettaglio tali attività consistono in:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  6. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  7. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  8. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.3 – La Fondazione svolge, inoltre, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e sempre coerenti con gli scopi della Fondazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2.4 – La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché porre in essere la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Articolo 3 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Consiglio di Amministrazione;

– l’Organo di controllo;

– il Supervisore;

– il Direttore della Fondazione (la cui nomina è solo eventuale);

– il Responsabile Amministrativo (la cui nomina è solo eventuale).

 

Articolo 4 (Presidente)

4.1 – Il Presidente è nominato dal Vescovo della Diocesi di Livorno (d’ora in avanti il “Vescovo”), e resta in carica 5 (cinque) anni; resta ferma la possibilità di nominare nuovamente lo stesso soggetto come Presidente, senza limiti al numero dei mandati consecutivi.

4.2 – Il Presidente:

  1. a) rappresenta legalmente la Fondazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;
  2. b) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che può delegare in tutto o in parte al Direttore della Fondazione o al Responsabile Amministrativo o ad altre persone individuate dal Presidente stesso;
  3. c) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal successivo articolo 6;
  4. d) garantisce la puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione del Supervisore per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, in osservanza dell’articolo 9 del presente statuto. Si intendono atti di straordinaria amministrazione quelli superiori ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero) e, comunque, quelli determinati dal Vescovo diocesano con proprio decreto;
  5. e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  6. f) verifica l’attuazione dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione;
  7. g) redige una relazione annuale riguardo l’andamento della Fondazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
  8. h) propone il programma annuale dell’attività della Fondazione, nonché il bilancio preventivo, al Consiglio di Amministrazione;
  9. i) cura, con l’aiuto del Responsabile Amministrativo o di altre persone individuate dal Presidente stesso, la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

4.3 – Il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione per spese superiori ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero). Gli atti così autorizzati si potranno porre in essere soltanto dopo l’autorizzazione scritta da parte del Supervisore di cui all’articolo 9 del presente statuto.

4.4 – Il Presidente, una volta autorizzato secondo le modalità previste dal comma precedente, potrà effettuare spese superiori ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero)

nei limiti previsti dalla delibera autorizzativa.

4.5 – Il Presidente, sentito il Vescovo Diocesano, può delegare

parte delle proprie attribuzioni ad un componente del

Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 5 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è di diritto il Vicario Generale della Diocesi o il Vicario Episcopale di riferimento.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, oppure su delega del Presidente stesso.

 

Articolo 6 (Consiglio di Amministrazione)

6.1 – Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri nominati dal Vescovo per la durata di 5 (cinque) anni; resta ferma la possibilità di nominare nuovamente gli stessi soggetti come consiglieri, senza limiti al numero dei mandati consecutivi.

6.2 – I membri del Consiglio di Amministrazione prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese correttamente rendicontate, sostenute per l’assolvimento dei compiti propri loro affidati, seppur nei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, decreto legislativo 117/2017.

6.3 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero ogni qualvolta gli pervenga una richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri.

6.4 – La convocazione avviene con lettera o fax o e-mail, spediti all’indirizzo di ciascun consigliere almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente le seguenti indicazioni: giorno, luogo, ora della convocazione e argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche con preavviso di 24 (ventiquattro) ore nei modi e nei termini di cui sopra.

6.5 – Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti almeno 4 (quattro) consiglieri e sono approvate a maggioranza. A parità di voto, prevale quello del Presidente.

6.6 – Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica) e sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dalla proposta di decisione in forma scritta deve risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione, le sue ragioni, ed il consenso alla stessa.

Con l’arrivo delle risposte da parte della maggioranza dei consiglieri (a parità di voto, prevale quello del Presidente), la consultazione è considerata valida. I consiglieri devono far pervenire la loro risposta, che

s’intende irrevocabile, nei termini fissati dal Presidente tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica.

6.7 – Le delibere relative alle responsabilità dei membri degli organi della Fondazione, quelle relative a eventuali modifiche dello Statuto o quelle relative ad attività ed iniziative non comprese in quelle istituzionali, devono essere approvate con almeno 4 (quattro) voti favorevoli.

6.8 – Al Consiglio di Amministrazione spetta:

  1. a) approvare il programma annuale delle attività proposte dal Presidente;
  2. b) coadiuvare il Presidente nell’assolvimento dei compiti statutari;
  3. c) approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
  4. d) approvare, su proposta del Presidente, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

6.9 – Il Vescovo diocesano, anche su proposta di almeno 4 membri del Consiglio di Amministrazione, può rimuovere dall’incarico il Presidente, il Vicepresidente o un membro del Consiglio di Amministrazione, qualora siano responsabili di comportamenti sanzionati penalmente e, qualora siano responsabili di cattiva gestione patrimoniale e amministrativa della Fondazione, conflitto di interessi (propri o familiari) con la Fondazione, reiterata inosservanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione, comportamenti che danneggino gravemente l’immagine della Fondazione, o che contrastino con i principi cristiani che la animano, grave inosservanza delle disposizioni previste dal diritto canonico relative alla corretta gestione dei beni e all’amministrazione degli stessi, tutto quanto sopra espresso nel rispetto del diritto canonico e civile.

 

Articolo 7 (Organo di controllo)

7.1 – L’Organo di controllo è nominato dal Vescovo, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinnovato.

7.2 – I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, Codice civile. L’Organo di controllo può essere anche monocratico.

7.3 – L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ed i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

L’Organo di controllo verifica il rispetto dello Statuto e delle leggi canoniche e civili da parte degli organi della

Fondazione.

L’Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7.4 – Laddove l’Organo fosse composto da più soggetti, i componenti dello stesso possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Articolo 8 (Revisione legale dei conti)

8.1 – Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.

8.2 – Il Revisore dei Conti è nominato dal Vescovo tra le persone dotate di adeguata professionalità e iscritte nel registro dei revisori contabili e può coincidere con l’Organo di controllo.

8.3 – Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

8.4 – Al Revisore dei Conti spetta esaminare i bilanci preventivi e di esercizio e formulare in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. Se invitato, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 9 (Il supervisore)

9.1 – Il supervisore è di diritto il Vescovo od un soggetto da lui nominato che dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Vescovo stesso.

9.2 – Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione scritta del Supervisore; si intendono atti di straordinaria amministrazione quelli aventi un valore superiore ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero) e, comunque, quelli individuati come tali dal Vescovo con proprio decreto.

Articolo 10 (Direttore della Fondazione)

10.1 – Il Direttore della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli non fa parte del Consiglio di Amministrazione ma può partecipare alle riunioni di consiglio se invitato dal Presidente.

10.2 – Al Direttore della Fondazione spetta:

  1. a) assistere il Presidente nelle sue funzioni;
  2. b) amministrare le attività istituzionali della Fondazione;
  3. c) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui all’articolo 4.2 lettera b).

Articolo 11 (Responsabile Amministrativo)

11.1 – Il Responsabile Amministrativo può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Egli non fa parte del Consiglio di Amministrazione ma può partecipare alle riunioni di consiglio se invitato dal Presidente.

11.2 – Al Responsabile Amministrativo spetta:

  1. a) coadiuvare il Presidente nel predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
  2. b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui all’articolo 4.2 lettera b).

 

Articolo 12 (Patrimonio)

12.1 – Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2 – Tale patrimonio potrà essere accresciuto da varie entrate quali:

  1. a) donazioni, eredità e legati accettati ai sensi delle disposizioni previste dal diritto canonico e civile;
  2. b) contributi e offerte della Diocesi, delle parrocchie e di altri enti ecclesiastici o civili;
  3. c) offerte di singole persone, di aziende e società di persone e/o di fatto;
  4. d) introiti provenienti da convenzioni appositamente stipulate con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi alla persona;
  5. e) introiti provenienti dall’aggiudicazione di bandi pubblici e privati.

 

Articolo 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, nel rispetto dell’articolo 8 decreto legislativo 117/2017.

 

Articolo 14 (Bilancio di esercizio e preventivo)

14.1 – Deve essere redatto il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

14.2 – Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, corredato dalla relazione dell’Organo di controllo.

Il bilancio preventivo, accompagnato dalle osservazioni dell’Organo di controllo, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente.

14.3 – Il Presidente comunica all’Organo di controllo le bozze di bilancio preventivo e consuntivo con un congruo anticipo sulla data di presentazione al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa esprimere le sue osservazioni.

 

Articolo 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

15.1 – Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate del Ramo in un anno superano euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), è obbligatorio pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet relativo al Ramo gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Presidente ed agli altri organi della Fondazione.

15.2 – Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate del Ramo in un anno superano euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), è obbligatorio redigere e, successivamente, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

 

Articolo 16 (Libri)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

  1. a) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  2. b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

 

Articolo 17 (Lavoratori, operatori e volontari)

17.1 – La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

17.2 – La Fondazione agisce attraverso l’opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo; si avvale del clero secolare e regolare, dei religiosi e delle religiose, dei volontari e dei giovani che svolgono servizio civile a favore della collettività mediante il Servizio Civile Regionale e Nazionale.

17.3 – Nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle personali caratteristiche, la Fondazione favorisce e valorizza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli operatori ed i volontari.

 

Articolo 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La Fondazione, oltreché per le cause previste dalla legge, si estingue per decreto del Vescovo. Nello stesso decreto il Vescovo designerà l’ente del terzo settore, con fini analoghi di utilità sociale, carità, religione o culto cui devolvere il patrimonio. La devoluzione del patrimonio, ai sensi dell’articolo 9 decreto legislativo 117/2017 avverrà sentito il parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45 dello stesso decreto.

 

Articolo 19 (Modifiche)

Il presente statuto può essere modificato dal solo Consiglio di Amministrazione, con la necessità della previa autorizzazione scritta del Supervisore.

 

Articolo 20 (Rinvio)

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle norme in materia di fondazioni del Codice di Diritto Canonico e, in quanto compatibile, dal Codice civile.